INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Il Comune identifica il cittadino, acquisisce informaticamente la foto, la firma e le impronte digitali, riceve il pagamento e rilascia la ricevuta. Il sistema inoltra automaticamente la richiesta all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che emette e consegna la CIE entro sei giorni lavorativi, all'indirizzo indicato dal cittadino.
Le carte di identità precedentemente rilasciate in altri formati rimangono valide fino alla scadenza.
Se non specificato diversamente, la carta di identità rilasciata ai cittadini italiani è valida anche per l'espatrio nei paesi dell'area Schengen.
La Carta di Identità Elettronica (CIE) non può essere rilasciata agli iscritti AIRE.
La carta d'identità deteriorata o scaduta o in scadenza (può essere rinnovata dal 180° giorno precedente), da consegnare allo sportello;
in caso di deterioramento che non permetta di riconoscere il numero del documento, o di smarrimento o di furto, la denuncia presentata alle Forze dell'Ordine e un altro documento di riconoscimento in corso di validità (ad esempio patente di guida, passaporto);
la carta di identità del Paese di origine, se cittadino comunitario;
il permesso di soggiorno e il passaporto, se cittadino extracomunitario (anche in caso di rinnovo, nell'ambito dell'attività di controllo dei dati anagrafici, ai cittadini non italiani può essere richiesta l'esibizione del passaporto/documento di identità del Paese di origine).
Per il rilascio di documento valido per l'espatrio ai soli cittadini italiani è necessario sottoscrivere la dichiarazione di assenza di condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all'art. 3 della Legge n. 1185/1967; per i genitori con figli minori è necessario l'assenso all'espatrio dell'altro genitore.
Sono esentati dalla rilevazione delle impronte e dalla firma del documento i minori di età inferiore ai 12 anni.
PER IL RILASCIO AI MINORI DELLA CARTA DI IDENTITA' VALIDE PER L'ESPATRIO, E' NECESSARIO L'ASSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI O DI CHI NE FA LE VECI.
Nel caso uno dei genitori sia impossibilitato a presentarsi allo sportello, il cittadino minorenne potrà essere accompagnato da un solo genitore munito di documento di riconoscimento valido e di atto di assenso firmato dall’altro genitore con allegata fotocopia del documento d'identità.
Per il minore di 14 anni, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione e convalidata dalla questura o dalle autorità consolari, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato, analogamente a quanto previsto per il cd. lasciapassare ed il passaporto.
La carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore ai quattordici anni può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci; al fine di agevolare il passaggio delle frontiere, si suggerisce ai genitori di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (es. certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità). Il periodo di validità della CIE varia a seconda dell'età del titolare al momento del rilascio:
3 anni per i minori di età inferiore ai 3 anni;
5 anni per i minori dai 3 ai 18 anni;
10 anni per i maggiorenni.
La carta di identità scade nel giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successivo al periodo di validità previsto.