INFORMAZIONI IMPORTANTI
Agli effetti anagrafici, persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune costituiscono una famiglia anagrafica.
I soggetti che effettuano dichiarazioni di residenza e variazioni di indirizzo devono dichiarare se nell’abitazione sita all'indirizzo di residenza sono già iscritte delle persone ed indicano se sussistono o non sussistono rapporti di coniugio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi con esse.
Persone o famiglie che coabitano nella stessa abitazione possono dar luogo a distinte famiglie anagrafiche (distinti “nuclei familiari”) solo se tra i componenti delle due famiglie non vi sono tali vincoli (ed esempio la badante coabitante con la famiglia della persona assistita).
La dichiarazione già resa sull'esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione.
In caso di convivenza anagrafica (casa di riposo, convitto, convento, caserma) la dichiarazione deve essere presentata esclusivamente dal responsabile che dirige la convivenza.
In seguito al cambio di residenza, la carta d’identità non andrà sostituita con l’indicazione della nuova residenza, potendo ciò avvenire solo alla scadenza del documento o in caso di rifacimento per furto, smarrimento o deterioramento.
PER I CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA
I cittadini dell'Unione Europea e i loro familiari hanno diritto a soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza essere sottoposti ad alcuna formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza (Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio del paese estero).
Trascorsi tre mesi dall'ingresso, il cittadino comunitario è tenuto ad iscriversi all'anagrafe del Comune dove ha la dimora abituale. Possono iscriversi in anagrafe i cittadini comunitari rientranti nelle seguenti categorie:
- lavoratori subordinati o autonomi;
- studenti iscritti presso un Istituto pubblico o privato e con la titolarità di un’assicurazione sanitaria o altro titolo nonché la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari.
- soggetti che, pur non essendo lavoratori o studenti, sono in possesso di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari (pari almeno all’importo dell’assegno sociale) e sono titolari di un'assicurazione sanitaria che copra i rischi per sé e per la famiglia;
- un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione già residente;
Per casi particolari e per chiarimenti, far visionare la documentazione posseduta all’Ufficio Anagrafe.
PER I CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA
I cittadini dell'Unione Europea e i loro familiari hanno diritto a soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza essere sottoposti ad alcuna formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza (Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio del paese estero).
Trascorsi tre mesi dall'ingresso, il cittadino comunitario è tenuto ad iscriversi all'anagrafe del Comune dove ha la dimora abituale. Possono iscriversi in anagrafe i cittadini comunitari rientranti nelle seguenti categorie:
- lavoratori subordinati o autonomi;
- studenti iscritti presso un Istituto pubblico o privato e con la titolarità di un’assicurazione sanitaria o altro titolo nonché la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari.
- soggetti che, pur non essendo lavoratori o studenti, sono in possesso di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari (pari almeno all’importo dell’assegno sociale) e sono titolari di un'assicurazione sanitaria che copra i rischi per sé e per la famiglia;
- un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione già residente;
Per casi particolari e per chiarimenti, far visionare la documentazione posseduta all’Ufficio Anagrafe.
PER I CITTADINI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA
È necessaria l’esibizione anche dei seguenti documenti:
passaporto
permesso di soggiorno in corso di validità.
Se in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato:
- contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione;
- ricevuta dell’ufficio postale, che attesti l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso;
- domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello
Se in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari:
- visto d’ingresso;
- ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
- fotocopia nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico.
Se in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno:
- fotocopia permesso di soggiorno scaduto; 2.ricevuta che attesti l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo, che deve essere stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro 60 gg. dalla scadenza dello stesso.
Per casi particolari e per chiarimenti, far visionare la documentazione posseduta all’Ufficio Anagrafe.
DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ALL’ESTERO
La dichiarazione di trasferimento della residenza all’estero va trasmessa all’Ufficio Anagrafe utilizzando il modulo “Dichiarazione di trasferimento della residenza all’estero” (scaricabile in allegato a questa pagina).
A seguito della presentazione o invio del presente modulo, secondo le modalità e agli indirizzi sui indicati, il richiedente, non cittadino italiano, sarà cancellato dall’anagrafe del Comune di residenza per emigrazione all’estero nel termine di 45 giorni, previa verifica dell’effettivo trasferimento di residenza all’estero per il tramite del locale comando di Polizia Municipale.
Il richiedente cittadino italiano, che intende trasferire la residenza all’estero per un periodo superiore a dodici mesi, può dichiarare il trasferimento di residenza all’estero direttamente al Consolato, oppure, prima di espatriare, può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza, utilizzando il presente modello. In tal caso, il cittadino ha l’obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall’arrivo all’estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio. Il Consolato invierà al Comune di provenienza il modello ministeriale per la richiesta di iscrizione all’Aire (anagrafe degli italiani residenti all’estero). La cancellazione dal registro della popolazione residente (APR) e l’iscrizione all’AIRE, in tal caso, decorrono dalla data in cui l’interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al Comune e saranno effettuate entro due giorni dal ricevimento del modello consolare. Se entro un anno il Comune non riceve dal Consolato la richiesta di iscrizione all’AIRE, sarà avviato il procedimento di cancellazione del richiedente per irreperibilità.
Se invece la richiesta di iscrizione all’Aire viene presentata direttamente al Consolato, come consentito dalla vigente normativa, questa comporterà l’automatica cancellazione dal registro della popolazione residente. La cancellazione dall’APR e l’iscrizione AIRE saranno effettuate dal Comune entro due giorni dal ricevimento del modello consolare (Cons01) e con decorrenza dalla data del ricevimento del modello stesso.